Manifestazioni temporanee in luogo aperto o chiuso senza scopo di lucro

Manifestazioni temporanee in luogo aperto o chiuso senza scopo di lucro

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Modifiche alla circolazione stradale

L’occupazione delle aree stradali e dei marciapiedi deve avvenire nel rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della strada" quindi, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'ordinanza di disciplina della circolazione.

Presenza di palco, pedana o altre strutture

Se si utilizza un palco, pedana o altre strutture è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio (Decreto ministeriale 19/08/1996).

Affluenza/capienza

Se sono previste un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 777, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). 

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se in data non anteriore a due anni è già stata rilasciata la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Attività di allestimento, montaggio e smontaggio

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

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Sezioni: Polizia locale

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:55.18