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Rispettare i limiti di rumorosità per cantieri edili, stradali e assimilabili

Descrizione

Rispettare i limiti di rumorosità per cantieri edili, stradali e assimilabili

Per l'esecuzione di cantieri edili, stradali e assimilabili è possibile presentare dichiarazione di rispetto di limiti, orari e condizioni previste nel Regolamento per il controllo delle attività rumorose.

La dichiarazione di rispetto dei limiti è alternativa alla richiesta di autorizzazione in deroga e può essere presentata solo nei seguenti casi:

  • la durata del cantiere non è superiore a sei mesi
  • il cantiere non è collocato ad una distanza superiore di 100 metri da siti sensibili (come scuole, ospedali, case di cura o case di riposo)
  • siano rispettate tutte le condizioni di cui al Regolamento comunale per il controllo delle attività rumorose, art. 32 e art. 33.

Approfondimenti

L'esecuzione delle attività di cantiere deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilabili dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla normativa nazionale. L'utilizzo delle attrezzature di cantiere dovrà essere effettuato adottando tutti i comportamenti e gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere le emissioni sonore connesse con il loro uso entro i limiti di zona (ad es. mediante impiego di pannelli fonoassorbenti, di appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.)
  • per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per contenerne le emissioni sonore
  • gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela delle sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi
  • dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose
  • l’accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all’esclusivo tempo di utilizzo
  • la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere
  • dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all’attività lavorativa del cantiere. La durata complessiva dell’attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all’ingresso del cantiere.

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