La verifica delle condizioni per accedere agli alloggi in emergenza abitativa, la redazione della graduatoria e l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale vengono gestite dall'Unità Politiche per la casa ai sensi della Legge Regionale 03/11/2017, n.39, art.44 e della Deliberazione del Consiglio Comunale 15/09/2020, n.55.
Come previsto dalla Legge Regionale 03/11/2017, n.39, n.44 il comune può riservare un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.
Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 03/11/2017, n.39, art.25, in tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità del Comune o dell'ATER e deve essere rilasciato.