
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
L'articolo 3 della legge citata attribuisce il potere di iniziativa al ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno da parte dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona al tribunale, nei casi d' inerzia dei famigliari o in assenza di questi, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente, presso l'ufficio volontaria giurisdizione.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.